IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visti gli articoli 16 e 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
  Visti gli articoli 128 e 133 della Costituzione;
  Visto l'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista l'iniziativa adottata dai comuni interessati;
  Visto  il  parere  espresso  in  data 28 gennaio 1992 dalla regione
Lombardia;
  Viste le preliminari  deliberazioni  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottate nelle riunioni del 26 giugno e del 28 dicembre 1991;
  Visti  i  pareri espressi in data 15 gennaio 1992 dalla commissione
affari costituzionali della Camera dei deputati ed in data 16 gennaio
1992 dalla commissione affari costituzionali del Senato;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 27 febbraio 1992;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  i
Ministri del tesoro, delle finanze, per la funzione pubblica e per le
riforme istituzionali e gli affari regionali;
                              E M A N A
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
  1. E' istituita la provincia  di  Lodi  nell'ambito  della  regione
Lombardia.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
             - L'art. 76  della  Costituzione  regola  la  delega  al
          Governo   dell'esercizio   della   funzione  legislativa  e
          stabilisce  che  essa  non  puo'  avvenire   se   non   con
          determinazione  di  principi e criteri direttivi e soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi  e  di  emanare  i decreti aventi valore di legge e i
          regolamenti.
             - Si trascrive il testo degli articoli 128 e  133  della
          medesima Costituzione:
             "Art.  128.  - Le province e i comuni sono enti autonomi
          nell'ambito dei principi fissati da  leggi  generali  della
          Repubblica, che ne determinano le funzioni".
             "Art.   133.   -   Il   mutamento  delle  circoscrizioni
          provinciali e la istituzione di nuove province  nell'ambito
          di  una  regione sono stabiliti con leggi della Repubblica,
          su iniziative dei comuni, sentita la stesa regione.
             La regione, sentite le popolazioni interessate, puo' con
          sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi  comuni  e
          modificare le loro circoscrizioni e denominazioni".
             -   Gli  articoli  16  e  63  della  legge  n.  142/1990
          (Ordinamento delle autonomie locali) cosi' recitano:
             "Art. 16 (Circondari e  revisione  delle  circoscrizioni
          provinciali).  - 1. La provincia, in relazione all'ampiezza
          e  peculiarita'  del  territorio,   alle   esigenze   della
          popolazione   ed   alla  funzionalita'  dei  servizi,  puo'
          disciplinare nello  statuto  la  suddivisione  del  proprio
          territorio  in  circondari e sulla base di essi organizzare
          gli uffici, i servizi e la partecipazione dei cittadini.
             2. Per la revisione delle circoscrizioni  provinciali  e
          l'istituzione   di   nuove  province  i  comuni  esercitano
          l'iniziativa  di  cui  all'art.  133  della   Costituzione,
          tenendo conto dei seguenti criteri ed indirizzi:
               a)  ciascun  territorio provinciale deve corrispondere
          alla zona entro la quale si svolge  la  maggior  parte  dei
          rapporti  sociali,  economici e culturali della popolazione
          residente;
               b)   ciascun   territorio   provinciale   deve   avere
          dimensione tale, per ampiezza, entita' demografica, nonche'
          per  le  attivita'  produttive  esistenti  o  possibili, da
          consentire una  programmazione  dello  sviluppo  che  possa
          favorire il riequilibrio economico, sociale e culturale del
          territorio provinciale e regionale;
               c)  l'intero  territorio di ogni comune deve far parte
          di una sola provincia;
               d) l'iniziativa dei comuni, di cui all'art. 133  della
          Costituzione,  deve conseguire l'adesione della maggioranza
          dei  comuni  dell'area  interessata,   che   rappresentino,
          comunque,  la  maggioranza  della  popolazione  complessiva
          dell'area  stessa,  con  delibera  assunta  a   maggioranza
          assoluta dei consiglieri assegnati;
               e)  di norma, la popolazione delle province risultanti
          dalle modificazioni territoriali non deve essere  inferiore
          a 200.000 abitanti;
               f)   l'istituzione  di  nuove  province  non  comporta
          necessariamente l'istituzione di uffici  provinciali  delle
          amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici;
               g)  le  province  preesistenti  debbono garantire alle
          nuove, in proporzione al  territorio  ed  alla  popolazione
          trasferiti,  personale, beni, strumenti operativi e risorse
          finanziarie adeguati.
             3. Ai  sensi  del  secondo  comma  dell'art.  117  della
          Costituzione le regioni emanano norme intese a promuovere e
          coordinare  l'iniziativa  dei comuni di cui alla lettera d)
          del comma 2".
             "Art. 63 (Delega al Governo per la prima revisione delle
          circoscrizioni provinciali).  -  1.  Ai  fini  della  prima
          applicazione dell'art. 16 ed in attuazione dell'art. 17, il
          Governo  e'  delegato  ad  emanare, nel termine di due anni
          dall'entrata in vigore della presente  legge,  uno  o  piu'
          decreti  legislativi  per la revisione delle circoscrizioni
          provinciali  e  per  la  istituzione  di   nuove   province
          conseguenti  alla  delimitazione  territoriale  delle  aree
          metropolitane effettuata dalla regione.
             2.  Il  Governo  e'  altresi'  delegato, entro lo stesso
          termine, ad emanare decreti legislativi  per  l'istituzione
          di  nuove province, compatibilmente con quanto stabilito al
          comma 1, per tutte le aree territoriali nelle  quali,  alla
          data del 31 dicembre 1989, e' stata gia' avviata la formale
          iniziativa  per  nuove  province  da parte dei comuni ed e'
          gia' stato deliberato il parere favorevole da  parte  della
          regione  (Biella,  Crotone,  Lecco  Lodi,  Prato,  Rimini e
          Verbania), ovvero il  parere  favorevole  venga  deliberato
          entro  sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in vigore della
          presente legge.
             3. I  provvedimenti  delegati  per  la  revisione  delle
          circoscrizioni  provinciali  e  per la istituzione di nuove
          province  saranno  emanati,  ai  sensi  del  comma  1,  con
          l'osservanza  dei  principi  e  criteri  direttivi  di  cui
          all'art. 16.
             4. Il Governo, acquisite le deliberazioni e i  pareri  e
          accertata  l'osservanza  degli adempimenti prescritti dalla
          presente legge, provvede ad inviare gli schemi dei  decreti
          alle  regioni  interessate  ed  alle competenti commissioni
          parlamentari permanenti; entro i  successivi  sei  mesi  le
          regioni  e le commissioni parlamentari permanenti esprimono
          i loro pareri.
             5. All'onere di cui ai  commi  precedenti,  valutato  in
          lire  3,5  miliardi  per  ciascuno  degli anni 1990, 1991 e
          1992, si provvede mediante corrispondente  riduzione  dello
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          1990-1992, al cap.  6856  dello  stato  di  previsione  del
          Ministero  del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando
          l'accantonamento 'Istituzione di nuove province'.
             6. L'autorizzazione di spesa di cui  al  comma  5  viene
          iscritta  nell'apposita  tabella,  con  la  quale, ai sensi
          dell'art. 11, comma 3, lettera d),  della  legge  5  agosto
          1978,  n.  468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988,
          n. 362, vengono riqualificate in legge finanziaria le spese
          permanenti.  Ogni  eventuale  aumento  di  spesa,  rispetto
          all'autorizzazione  di  cui  al  comma  5, dovra' risultare
          coperto".
             -  Il  testo  dell'art.  14  della  legge  n.   400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente:
             "Art.  14  (Decreti  legislativi).  -   1.   I   decreti
          legislativi  adottatti  dal  Governo  ai sensi dell'art. 76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica  con la denominazione di 'decreto legislativo' e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione.
             2.  L'emanazione  del  decreto legislativo deve avvenire
          ento il termine fissato  dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo  del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
             3.   Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina,  il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui  criteri  che  segue nell'organizzazione dell'esercizio
          della delega.
             4.  In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio  della  delega ecceda i due anni, il Governo e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  commissioni
          permanenti  delle  due  Camere competenti per materia entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni  non  ritenute  corrispondenti  alle direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi,  esaminato  il  parere, ritrasmette, con le sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni".